L’ Art. 1, commi da 12 a 15, della Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione il cd “Bonus verde” che prevede una detrazione del 36% in 10 rate annuali per le spese documentate sostenute nel 2018, 2019, 2020 e 2021 , fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. Le spese devono essere sostenute da parte di contribuenti IRPEF che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati specifici interventi.
La detrazione è cumulabile con l’agevolazione prevista per gli immobili vincolati (D.Lgs n.42 del 1° maggio 2004) ma in tal caso è ridotta del 50%.
L’ art.1 comma 13 della Legge di Bilancio 2018 ha riconosciuto come agevolabili anche le spese sostenute per interventi su parti comuni e degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Interventi ammessi
- sistemazione a verde di aree scoperte (es. giardini) private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
- comprese le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Interventi non ammessi
- Le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti non possono essere ammesse alla detrazione (ad esempio potatura rami secchi, pulitura, acquisto piante in vaso).
- La detrazione non spetta per le spese sostenute per lavori in economia: l’intervento di riqualificazione dell’area verde deve essere complessivo e ricomprendere anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.
Modalità di pagamento che consentono di usufruire della detrazione:
i pagamenti devono essere effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (assegni, carte di credito e di debito, bancomat e bonifico).
Non è richiesto il “bonifico ristrutturazioni/energetico” ma il bonifico ordinario.